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La Corte Costituzionale stabilirà dei limiti per l’applicazione dell’articolo 155 in Catalogna

La Corte costituzionale (TC) sta lavorando intensamente su due sentenze di particolare rilevanza che saranno emesse dopo le elezioni europee. Il primo è l’applicazione del 155 e la sospensione dell’autonomia della Catalogna dopo il referendum di 1-O (Ottobre 2017) e la dichiarazione unilaterale di indipendenza (DUI) letta alla Generalitat – il parlamentino catalano di Barcellona, un mese dopo. E il secondo si riferisce al ricorso di Esquerra Republicana presentato per l’ex vicepresidente, Oriol Junqueras, contro la sua situazione di detenzione provvisoria nel carcere di Soto del Real a Madrid. Questa sfida ha generato un dibattito speciale nella Corte Costituzionale perché solleva una questione importante di sostanza, riguardante l’origine o meno di stabilire limiti specifici per la detenzione provvisoria di rappresentanti politici.

Articolo 155

L’articolo 155 è solo due brevi paragrafi della Costituzione della Spagna del 1978. Dice che se un governo regionale “non rispetta gli obblighi della Costituzione o di altre leggi che impone, o agisce in modo tale da minare seriamente gli interessi della Spagna”, il governo nazionale può chiedere al Senato di votare sull’uso della misura. La Costituzione afferma che la maggioranza assoluta deve approvare l’uso dell’articolo. Se ciò accade, il governo nazionale può adottare i “metodi necessari” per costringere un governo regionale a conformarsi per proteggere “detti interessi”. Le uniche indicazioni fornite indicano che il governo nazionale può dare ordini a “tutte le autorità” dei governi regionali”.

Per quanto riguarda l’applicazione della morsa dell’articolo 155 in Catalogna, la TC deve risolvere le istanze presentate dalla Generalitat e Podemos. Formalmente, quindi, ci saranno due fasi, ma fondamentalmente saranno uguali, perché condivideranno gli stessi argomenti. È garantito che i due “guasti” sembreranno due gocce d’acqua, perché c’è una coordinazione tra i rispettivi diffusori, cioè tra i redattori delle risoluzioni. Questo è il vice presidente del TC, Encarna Roca, al quale corrispondeva l’appello presentato da Podemos, e il giudice Pedro González Trevijano, a cui è stato attribuito quello sollevato dal Parlamento.

Nella stessa Costituzione, non vi è dubbio che le sentenze emesse garantiranno pienamente l’applicazione del 155 e la sospensione delle istituzioni catalane da parte del governo, una volta ricevuta l’autorizzazione corrispondente del Senato, dopo l’1-O e il DUI. L’argomento principale sarà proprio l’esistenza di un referendum di autodeterminazione che si è tenuto nonostante un esplicito divieto da parte della stessa TC, e la cui convocazione è stata seguita dall’approvazione di una dichiarazione unilaterale di indipendenza, il che porta alla conclusione di come la continuità del sistema politico nel suo complesso è stata messa a rischio. Vale a dire che si sono verificate le circostanze costituzionalmente previste e particolarmente gravi o a rischio per giustificare la sospensione dell’autonomia – la recente vittoria di ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) alle politiche spagnole, come previsto, non si materializzerà in una nuova consultazione referendaria senza l’immediata riattivazione dell’articolo. Tuttavia, il punto che può essere più conflittuale è quello che si riferisce allo scioglimento del Parlamento. Le risorse si interrogano in modo particolare sul fatto che l’applicazione dei 155 presuppone non solo la cessazione del governo, ma anche la fine delle attività della Camera catalana fino all’inizio del prossimo mandato. Dovremo vedere se l’unanimità è raggiunta nella Costituzione su questo punto specifico, ma probabilmente sì, perché il criterio che è stato aperto è che il Parlamento è intervenuto attivamente, con un ruolo speciale, nel processo di sovranità e nell’approvazione delle leggi che l’hanno facilitato.

Qualunque sia la soluzione data a tal fine, la Costituzione propone di introdurre nella risoluzione della 2019 una dottrina generale che servirà per eventuali situazioni future in cui il governo potrebbe cercare di rimettere in moto il meccanismo del 155 e sospendere il lavoro delle istituzioni regionali proprio nel caso in cui ERC riproponesse, a breve, un nuovo referendum. L’ultima formulazione di questa sezione non è stata ancora inclusa, ma c’è la volontà di stabilire una dottrina sui limiti di questo articolo. Una prima bozza del giudizio è stata rivista per eliminare alcuni riferimenti storici e per concentrarsi maggiormente sull’interpretazione delle disposizioni costituzionali stesse, al fine di stabilire questa dottrina su un articolo che prima dell’1-O non era mai stato applicato in Spagna.

In termini generali, il criterio di maggioranza nella TC è che il governo non deve avere assolutamente libere le mani per promuovere l’applicazione del 155, ma l’attivazione di questo meccanismo deve dipendere dalla gravità specifica dei fatti che possono motivarlo. In breve, si tratta di impedire che l’articolo della Costituzione possa essere usato come uno spaventapasseri o una minaccia permanente per qualsiasi episodio di tensione territoriale di una certa intensità. L’appello di Junqueras, a sua volta, ha provocato un dibattito speciale in ambito costituzionale perché solleva un’importante questione di sostanza, relativa all’origine o meno di stabilire limiti specifici per la detenzione provvisoria di rappresentanti politici. Coloro che sostengono che tali limiti devono esistere sono sostenuti dalla necessità di non limitare il diritto di rappresentanza politica attraverso situazioni in cui un parlamentare può rimanere un periodo più o meno lungo in carcere senza essere giudicato e, quindi, senza che siano stati oggetto di qualsiasi condanna. Il criterio di maggioranza nella TC è che il diritto di rappresentanza politica deve essere compatibile con l’esistenza di misure precauzionali che consentono di garantire la sottomissione di qualsiasi imputato alla corte che deve giudicarlo. È improbabile, in breve, che la dottrina utilizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sarà applicata al caso di Junqueras quando ha risolto l’appello del deputato curdo Selahattin Demirtas. La Corte Suprema ha respinto tutti i parallelismi tra i due casi e qualsiasi paragone tra il caso in Spagna e quello portato dalla giustizia turca, sostenendo che le misure cautelari sono state pienamente giustificate nel caso del referndum del 1-O. La Camera penale ha anche sottolineato che “non c’è stata alcuna persecuzione ideologica”, come dimostra il fatto che le forze indipendentiste continuano ad avere responsabilità governative, col bavaglio e manette, in Catalogna.

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